Cosa dichiara l’etichetta di un cosmetico ayurvedico?
L’etichetta di un cosmetico ayurvedico deve riportare le stesse informazioni obbligatorie previste per gli altri cosmetici venduti in Europa.
Un cosmetico ayurvedico venduto in Europa deve riportare le stesse informazioni obbligatorie previste per qualsiasi altro cosmetico. Il Reg. (CE) 1223/2009 non prevede un’etichettatura separata per i cosmetici ispirati all’Ayurveda: gli obblighi sono quelli previsti per i cosmetici in generale.
Tra le informazioni obbligatorie ci sono, tra le altre, la lista degli ingredienti in formato INCI, il contenuto nominale, il numero di lotto, il PAO quando previsto, la funzione del prodotto quando non è evidente e i dati della persona responsabile.
Le informazioni legate alla tradizione ayurvedica possono accompagnare il prodotto, ma non sostituiscono né modificano le informazioni obbligatorie previste dalla normativa cosmetica. Anche le dichiarazioni aggiuntive sul prodotto devono essere coerenti con i criteri europei applicabili alle comunicazioni dei cosmetici.
Per vedere come queste regole si traducono in pratica su un prodotto reale, puoi consultare il sito Ayurway, le cui linee cosmetiche operano all’interno della cornice normativa europeo